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Condizioni generali

 

  1. Ambito d’applicazione
  2. Le offerte, consegne e stipule dei contratti di Wellwasser GmbH, FN 342498 z, Rennweg 16, 6020 Innsbruck, Austria, (il “venditore”) avvengono esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali, le quali regolano in maniera definitiva il rapporto contrattuale avviato con il venditore. Ciò vale anche qualora, in caso di utilizzo di condizioni generali differenti da parte del cliente (il “cliente“), non si contestino esplicitamente tali condizioni. Nemmeno eventuali azioni di adempimento del contratto a cura del venditore sono da interpretarsi, in nessun caso, come un’approvazione di eventuali disposizioni integrative o divergenti dalle Condizioni generali del venditore. Eventuali disposizioni divergenti o integrative necessitano della forma scritta nonché di un’approvazione separata.

     

  3. Esecuzione del contratto di compravendita
  4. Le offerte del venditore sono libere e non vincolanti. Gli ordini del cliente rappresentano delle offerte. Gli ordini conferiti dal cliente sono giuridicamente vincolanti per il venditore, soltanto previa conferma scritta dell’ordine da parte di quest’ultimo. L’emissione della fattura da parte del venditore nei confronti del cliente rappresenta una conferma d’ordine.

     

  5. Oggetto contrattuale
  6. Il venditore è autorizzato all’uso del marchio “Wellwasser®“ con il quale egli distribuisce svariati prodotti (i “prodotti contrattuali“). Qualora i prodotti contrattuali necessitino di montaggio o installazione, ciò dovrà avvenire a cura di un’azienda specializzata incaricata dal cliente a spese di quest’ultimo. Il cliente è tenuto a far verificare, a proprie spese, il corretto funzionamento dei prodotti contrattuali montati o installati.

     

  7. Limitazioni d’uso / manutenzione
  8. È consentito utilizzare i prodotti contrattuali del venditore, in particolare i filtri dell’acqua, soltanto con acqua corrente ovvero potabile che soddisfi perlomeno le singole disposizioni di legge e le norme applicabili sulla qualità di acqua potabile. Il cliente si impegna ad assicurare e garantire il rispetto di tale requisito d’uso. Il cliente si impegna altresì a verificare costantemente il corretto funzionamento dei prodotti contrattuali del venditore e a mantenerli in buone condizioni, affinché, da un lato, sia garantita l’osservanza della qualità dell’acqua erogata, conforme perlomeno alle disposizioni di legge pertinenti e ad altre disposizioni applicabili e, dall’altro, siano osservate le prescrizioni di esercizio, riparazione e manutenzione previste dal venditore. L’acqua preparata con i filtri del venditore (l’acqua “Wellwasser®“) può essere venduta ovvero erogata soltanto con il marchio “Wellwasser®“ e servita in caraffe e bicchieri Wellwasser.

     

  9. Obblighi di indicazione
  10. Il cliente è tenuto ad esporre il certificato di autorizzazione Wellwasser all’interno dei propri locali commerciali in maniera ben visibile e leggibile a chiunque. Il marchio denominativo-figurativo “Wellwasser®“ deve essere esposto nella gamma d’offerta delle bevande del cliente in modo ben leggibile ed evidenziato rispetto agli altri marchi d’acqua.

     

  11. Autorizzazioni all’uso
  12. Acquistando dal venditore un pacchetto di licenza, il cliente non acquista diritti esclusivi d’uso sui diritti del marchio del venditore. Con tale pacchetto il venditore concede al cliente il diritto di utilizzare il marchio, in modo non esclusivo per il periodo contrattuale in essere, ai fini della commercializzazione e della vendita soltanto di “Wellwasser®“, secondo le disposizioni del venditore, laddove quest’ultimo si riserva di sviluppare ulteriormente o modificare il marchio in qualsivoglia momento. Nell’uso del marchio il cliente manterrà la diligenza di un commerciante corretto e rispettoso della reputazione del marchio; in caso contrario il venditore si riserva il diritto di vietare al cliente l’uso di tale marchio. Il venditore non garantisce nei confronti del cliente che il marchio avrà validità giuridica durevole né che il marchio potrà essere utilizzato nei rapporti giuridici in maniera durevole, né tantomeno che l’uso e l’usufrutto del marchio non violino eventuali diritti di terzi.

     

  13. Consegna, adempimento, cessione del rischio
  14. Il luogo d’adempimento è la sede del venditore. Il venditore fornisce soltanto previo pagamento anticipato ed è tenuto ad inviare la merce entro 14 giorni dal ricevimento dell’intero importo d’acquisto. Salvo per quanto diversamente ed esplicitamente concordato, il venditore provvede al trasporto della merce per conto e a rischio del cliente. La cessione del rischio avviene con la consegna della merce al trasportatore oppure, qualora vi sia un ritardo nella spedizione per colpa non imputabile al venditore, con l’avviso di pronta spedizione. In caso di ritardo nella consegna, al cliente non spetta alcun diritto di recesso dal contratto né un diritto al risarcimento del danno. Qualora il cliente ritardasse nella presa in consegna, il venditore ha la facoltà di recedere dal contratto, addebitando un diritto di cancellazione pari al 30% del valore dell’ordine. I costi dovuti a ritardi, trasporti successivi, immagazzinaggio ecc. sono a carico del cliente.

     

  15. Prezzo
  16. I prezzi prescritti dal venditore sono da intendersi esclusi di I.V.A., costi di spedizione, spese assicurative ecc. I pagamenti devono avvenire entro 14 giorni dall’emissione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati degli interessi annui di mora pari al 12%. Ciò non esclude l’eventuale diritto al rimborso di interessi maggiori. Il cliente si impegna inoltre a rimborsare al venditore le spese di sollecito e recupero crediti che dovessero insorgere, in particolare i costi di una società intervenuta per il recupero del credito nonché EUR 10,00 per ciascun sollecito gestito direttamente dal venditore. Si esclude una compensazione da parte del cliente dei crediti del venditore con controprestazioni di qualsivoglia natura.

     

  17. Prestazione della garanzia e risarcimento del danno
  18. Il cliente è tenuto a verificare le merci ricevute immediatamente dopo la loro consegna. Eventuali vizi riscontrati devono essere comunicati immediatamente e comunque, al più tardi, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, con l’indicazione dettagliata della tipologia e della portata del vizio. Qualora non avvenisse una tale denuncia dei vizi entro i termini stabiliti, si escluderanno tutti i diritti di risarcimento del danno e di prestazione della garanzia. I vizi non riscontrabili nonostante l’accurata verifica dovranno essere denunciati immediatamente dopo l’accertamento degli stessi e comunque, al più tardi, entro cinque giorni dalla loro scoperta. Il cliente non è autorizzato ad eliminare i vizi direttamente né a farli rimuovere da terzi, bensì è tenuto dapprima a consentire al venditore di apportare migliorie o di effettuare una sostituzione. Eventuali diritti di risarcimento del danno del cliente nei confronti del venditore sussisteranno soltanto nel caso in cui il danno sia insorto per dolo o colpa grave.

     

  19. Riserva di proprietà/divieto di vendita
  20. Il venditore si riserva i propri diritti di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto. Anche dopo l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo della merce, non sono ammessi l’inoltro e in particolare la rivendita della merce del venditore da parte del cliente, senza previa autorizzazione scritta ed esplicita del venditore. Inoltre non è consentito l’inoltro di diritti d’uso sui diritti del marchio del venditore senza approvazione di quest’ultimo. Qualora il cliente volesse inoltrare ovvero rivendere i diritti d’uso o le merci del venditore, egli dovrà rivolgersi al venditore richiedendo il rilascio dell’approvazione e indicando il nome della società interessata.

     

  21. Disposizioni generali
  22. La lingua contrattuale è l’italiano. Le dichiarazioni relative ai negozi giuridici e di altra natura nell’ambito dell’intero rapporto commerciale dovranno avvenire esclusivamente in lingua inglese.

    Per la definizione di qualsivoglia controversia che possa insorgere dal rapporto commerciale in essere tra il venditore e il cliente, si conviene di eleggere a foro competente esclusivo il tribunale competente in materia di Innsbruck.

    Tutti i contratti di compravendita stipulati dal venditore sono soggetti esclusivamente alle leggi austriache, con esclusione delle norme nazionali di rinvio e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (in particolare UNCITRAL/CISG).

    Quale luogo d’adempimento per gli obblighi derivanti da un contratto stipulato tra il venditore e il cliente viene concordata Innsbruck.

    L’inefficacia attuale o futura di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali non influisce sull’efficacia delle altre disposizioni. La disposizione inefficace dovrà essere sostituita da una disposizione il cui scopo economico risulti essere quanto più prossimo possibile a quello della disposizione inefficace.